E’ prorogabile il termine del 31.12.2021 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021?

Analisi della sentenza n°213 sui limiti di tollerabilità della compressione del diritto al lavoro, sulla prorogabilità e incostituzionalità dell'emergenza e sulle future impugnazioni delle sospensioni dal lavoro.

Indice

Analisi delle possibili risposte alla luce del principio di diritto affermato nel paragrafo 15 della sentenza 11 novembre 2021 n.213 della Corte Costituzionale (da un intervento dell’avv.Mario Giambelli)

Cosa dice il paragrafo 15 della citata sentenza

Il Giudice delle leggi, nel paragrafo in questione, afferma testualmente che “se l’eccezionalità della pandemia da Covid-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma Cost.). Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n.128 del 2021)

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Il principio di diritto ivi espresso, pur riguardando il diritto di proprietà, ha un’indubbia valenza generale e può essere esteso ad altri diritti costituzionali. In particolare, al diritto al lavoro.

Il limite di tollerabilità

Se “la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale“, si può invero arguire (a maggior ragione) che lo stesso limite di tollerabilità (31.12.2021) possa ritenersi raggiunto per la compressione del diritto al lavoro prevista dall’art. 4 D.L. 44/2021, norma che incide su un diritto elevato a principio fondamentale della Costituzione e a fondamento stesso della Repubblica (il lavoro è infatti il mezzo individuato dai Padri costituenti per realizzare l’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.).

D’altra parte abbiamo visto che il limite temporale del 31.12.2021 è stato assunto a parametro di ragionevolezza della compressione temporanea del diritto al lavoro in quasi tutte le sentenze di merito sino ad ora pronunciate in materia di obbligo vaccinale dei sanitari.

E’ interessante notare che il principio affermato dalla Consulta è collocato nell’ultimo paragrafo (il 15) della motivazione della sentenza e risulta del tutto superfluo nell’economia della stessa. La decisione della Corte, in altre parole, si sarebbe potuta concludere con il paragrafo 14, che esamina, ritenendola infondata, l’ultima delle questioni di incostituzionalità sollevate dai tribunali di Trieste e di Savona, parimenti giudicate infondate.

L’inserimento di un ulteriore paragrafo, il 15, superfluo ai fini della decisione, suona pertanto come un preciso avvertimento della Corte a non tirare troppo la corda, perché vi è un limite di tollerabilità alla compressione dei diritti tutelati dalla Carta costituzionale che non può essere superato.

Con riferimento alla sanzione prevista dall’art. 4 D.L. 44/2021

Si tratta ora di stabilire in che termini il principio espresso dalla Corte possa essere declinato con riferimento all’obbligo vaccinale dei sanitari ed alla sanzione ex lege prevista dall’art. 4 D.L. 44/2021 in caso di inadempimento.

Che possa esserlo è fuori di dubbio. Il diritto di proprietà contemplato dall’art. 42 Cost., il cui godimento è soggetto al rispetto della funzione sociale della proprietà privata, deve infatti ritenersi di rango costituzionale inferiore rispetto al diritto al lavoro, principio fondamentale della nostra Carta costituzionale e fondamento della Repubblica.

Se vi è pertanto un limite temporale di tollerabilità alla compressione del diritto di proprietà, non può non essercene uno analogo, e magari più stringente, per la compressione del diritto al lavoro.

Può esserlo il 31 dicembre 2021? 

Proroga incostituzionale?

Il tenore letterale del primo comma dell’art. 4 D.L. 44/2021 (”comunque non oltre il 31.12.2021“) potrebbe in effetti giustificare la non prorogabilità del termine (e, quindi, l’incostituzionalità dell’eventuale proroga, alla luce del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.), anche perché, come abbiamo detto, stiamo parlando del diritto che la Costituzione eleva a fondamento della Repubblica e dello strumento (il lavoro) individuato per realizzare l’eguaglianza sostanziale (principale “compito della Repubblica” ex art. 3, secondo comma, Cost.). Rimarrebbe tuttavia salva la possibilità del legislatore di adottare, in relazione all’evoluzione “dell’emergenza epidemiologica”, “altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n.128 del 2021)”.

Qualora invece si ammettesse la prorogabilità del termine, una proroga tout court sarebbe certamente incostituzionale, in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte in esame, nonché dalla precedente sentenza n. 128/2021 (che ha dichiarato l’incostituzionalità della proroga tout court della sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione del debitore).

In tale denegata ipotesi (di prorogabilità del termine), potrebbe invece ammettersi una proroga “graduata(ad esempio solo per i sanitari sospesi dopo una certa data e non per quelli sospesi antecedentemente alla stessa), contestualmente ad una riduzione della portata della sanzione, in simmetria con l’allentamento dell’emergenza sanitaria e con le più recenti evidenze scientifiche (escludendo ad es. dall’obbligo i soggetti naturalmente immuni per essere guariti dal Covid-19).

Impugnazioni delle sospensioni

Se interverrà una proroga (tout court o “graduata“), sarà comunque opportuno eccepire l’incostituzionalità della stessa in tutti i giudizi di impugnazione delle sospensioni, sostenendo la tesi della non prorogabilità del termine basata sul tenore letterale del primo comma dell’art. 4 D.L. 44/2021.

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