Istruzioni per far valere i propri diritti in sede vaccinale

Questo documento, da sottoporre al medico vaccinatore in sede vaccinale, serve per poter far rispettare i propri diritti. 

La legge 76 afferma, per i sanitari che svolgono l’attività lavorativa a contatto con i pazienti, l’obbligo di “sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2″, per prevenire la trasmissione ed il contagio dal coronavirus denominato Sars-Cov-2. Ma è ormai notorio, e scritto nei documenti ufficiali delle aziende produttrici, che i cosiddetti vaccini attualmente disponibili non sono in grado di prevenire l’infezione né di interrompere il contagio. Né gli studi in corso sono stati impostati per dimostrarlo (Peter Doshi, BMJ). Si presume che possano tuttalpiù ridurre le manifestazioni patologiche della covid (ma le evidenze concrete provenienti dal Regno Unito e da Israele sembrano smentire tale assunto).

Quindi nessuno dei sieri in commercio è funzionale alla ratio della legge.

È necessario, ed è un nostro diritto fondamentale e propedeutico alla firma del Consenso Informato (a cui corrisponde un obbligo ex lege del medico – vedi l’art. 1 della L. 219/2017 – di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura del trattamento medico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative), chiedere, in sede vaccinale, spiegazioni al medico vaccinatore responsabile. Prima di tutto per sapere, direttamente da quest’ultimo, a cosa serve il medicinale propostoci.

PRIMO CASO 

Nel caso in cui egli certificasse al soggetto vaccinando che l’inoculo serve a prevenire ed interrompere il contagio, affermerebbe il falso e tale dichiarazione/certificazione potrebbe integrare un reato di falso ideologico.

SECONDO CASO

Nel caso contrario, in cui certificasse che l’inoculo serve a prevenire la malattia Covid-19 sintomatica, sarebbe nostro diritto affermare di voler aspettare l’entrata in commercio del “vaccino anti Sars-Cov-2”, ovvero del prodotto, tuttora inesistente, che la legge 76/2021 impone alle categorie di lavoratori indicate al comma 1 dell’art. 4.

TERZO CASO

Nel caso in cui rifiutasse di darvi le spiegazioni richieste, rifiuterebbe indebitamente, in qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di un pubblico servizio), di compiere un atto del proprio ufficio (da considerarsi un atto medico vero e proprio: vedi Cass. n. 8163/2021), obbligatorio per legge. La fattispecie potrebbe quindi integrare il reato di cui all’art. 328 codice penale (il condizionale è d’obbligo, non risultando precedenti giurisprudenziali in materia). Il vostro dissenso alla vaccinazione sarebbe comunque giustificato.

Sarà opportuno registrare la conversazione, senza inquadrare il volto delle persone: questo per dimostrare, in sede processuale, l’eventuale risposta del medico vaccinatore, qualunque essa sia.

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