Obbligo vaccinale e profili di responsabilità per colpa grave dei medici di base
Un’intervista importante, che porta alla luce le responsabilità per colpa grave a cui andranno incontro i medici di famiglia. Nello scarico di responsabilità, in relazione all’obbligo vaccinale, tra Stato, aziende farmaceutiche, vaccinatori e, in piccola parte dei pazienti vaccinandi, chi è stretto nella morsa di responsabilità penale e risarcitoria civile è proprio la figura del medico di famiglia che molto spesso non è consapevole di ciò a cui è destinato nei prossimi mesi. Tutti i medici di base dovrebbero informarsi, o essere informati dai propri iscritti, affinché possano meglio proteggere i diritti dei propri pazienti e la propria pratica professionale.
Il dott. Roberto Risi intervista l’avvocato, in pensione, Mario Giambelli, e ne esce un approfondita e precisa disamina della normativa che evidenzia i rischi che pesano sulla figura del medico di medicina generale che non potrà avvalersi dello scudo penale ogniqualvolta versi in colpa grave.
Cosa dice la Legge 76 del 2021 sulla responsabilità dei medici di base
La legge 76 del 2021, conversione in legge del decreto 44/2021, prevede all’articolo 3bis uno scudo penale per i sanitari che li protegge dai fatti di cui agli art.li 589 e 590 del codice penale commessi nell’esercizio della loro professione e che trovano causa nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. Fatti punibili solo nei casi di colpa grave, che andrà valutata, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, tenendo conto, tra l’altro, “della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate”.
La stessa legge pone sotto la responsabilità dei medici di base l’accertamento, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, di qualsiasi “pericolo per la salute” che renda opportuno omettere o differire la somministrazione del farmaco inteso a prevenire il contagio da Sars-Cov-2 (art. 4, comma 2). Essi hanno quindi il compito di valutare le diverse situazioni cliniche e di compiere accertamenti per analizzare il rischio dell’inoculo nei loro assistiti. In caso di omissione colposa di tale accertamento, si assumono la responsabilità di eventuali effetti avversi, senza poter invocare lo scudo penale ove incorrano in colpa grave per aver ignorato nozioni scientifiche elementari, od obbedito a ordini privi di logica e razionalità scientifica.
L’intervista all’avvocato Mario Giambelli
Ne parliamo con Mario Giambelli, avvocato pavese (non più iscritto nel relativo Albo professionale essendo in pensione di anzianità dal 2019) che ha avuto modo di occuparsi approfonditamente di responsabilità professionale medica essendo stato, per molti anni, legale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Per approfondimenti è possibile consultare la pagina facebook di Mario Giambelli
Le informazioni contenute in questo sito sono di carattere generale e hanno uno scopo puramente informativo e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o l’intervento del medico competente. Le nozioni e le eventuali informazioni riguardanti procedure e terapie mediche, posologie e/o descrizioni di farmaci o prodotti hanno natura esclusivamente illustrativa non danno indicazioni in merito alle modalità d’impiego. Il sito con-senso.it divulga informazioni da fonti certe per quanto possibile e basate su esperienze dirette e ricerca bibliografica ma non si assume alcuna responsabilità in relazione ai risultati o conseguenze di un qualsiasi utilizzo delle informazioni pubblicate, alla loro accuratezza, adeguatezza, completezza e aggiornamento né tantomeno si assume la responsabilità dei contenuti di siti web di terzi a cui il suo sito rimanda mediante link. Con-senso.it si riserva il diritto di modificare, correggere e aggiornare i contenuti del sito, in ogni momento e senza preavviso.